Quadro direttivo 1° livello CCNL Bancari: minimo, RAL e netto
Nel CCNL Credito — ABI, aree professionali e quadri direttivi (aree professionali e quadri direttivi di 1° e 2° livello) il quadro direttivo 1° livello ha un minimo di 3.743,21 € lordi al mese. Su 13 mensilità fa una RAL di 48.661,73 €: circa 2.453,05 € netti al mese, senza scatti né superminimo.
Tabella nazionale in vigore dal 1° marzo 2026.
Aree professionali e quadri direttivi di 1° e 2° livello
| Voce | Importo |
|---|---|
| Stipendio | 3.743,21 € |
| RAL — × 13 mensilità | 48.661,73 € |
Con gli scatti di anzianità
Ogni scatto vale 49,54 € lordi al mese: fino a 8 scatti, il primo dopo 4 anni e poi uno ogni 3, ciascuno dal primo giorno del mese in cui matura, contando l’anzianità di servizio dalla data di assunzione. L’anzianità non matura dal 1° gennaio 2013 al 31 luglio 2014 (art. 94 c. 5 e art. 103 c. 3).
| Scatti maturati | Lordo mensile | RAL | Netto medio al mese |
|---|---|---|---|
| Nessuno scatto | 3.743,21 € | 48.661,73 € | 2.453,05 € |
| 1 scatto | 3.792,75 € | 49.305,75 € | 2.478,15 € |
| 4 scatti | 3.941,37 € | 51.237,81 € | 2.553,45 € |
| 8 scatti | 4.139,53 € | 53.813,89 € | 2.653,86 € |
Part-time
Il tempo pieno è di 37 ore settimanali. A orario ridotto costante il minimo si riproporziona sulle ore lavorate.
| Ore settimanali | Lordo mensile | RAL | Netto medio al mese |
|---|---|---|---|
| 20 ore | 2.023,36 € | 26.303,68 € | 1.627,93 € |
| 24 ore | 2.428,03 € | 31.564,39 € | 1.868,56 € |
| 30 ore | 3.035,04 € | 39.455,52 € | 2.134,32 € |
Fonte: CCNL 23 novembre 2023 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali, testo coordinato firmato il 14 luglio 2025 — Allegato 2, tabella dal 1° marzo 2026 — FABI, organizzazione sindacale firmataria (edizione del testo coordinato); tabella riscontrata su Edotto e First CISL. Verificata il 16 ottobre 2026.
Che cosa questi importi non contengono
- Contratto scaduto il 31 marzo 2026 e non ancora rinnovato: si applica la tabella del 1° marzo 2026, ultima tranche del CCNL 23 novembre 2023. I verbali del 31 marzo e del 16 luglio 2026 sospendono i termini fino al 31 dicembre 2026; il futuro rinnovo decorrerà dal 1° aprile 2026 e potrà cambiare questi importi con arretrati.
- Premio aziendale (VAP), sistema incentivante e premio variabile di risultato (artt. 52, 55 e 56): dipendono dalla contrattazione aziendale e dai risultati.
- Buono pasto di 4,00 € per giornata, escluso per i quadri di 3° e 4° livello (art. 54): non è retribuzione.
- Indennità di rischio per cassa e custodia pegni, lavoro in locali sotterranei, turni notturni, sabato e altre indennità modali (art. 53 e Allegati 3 e 5): dipendono dalla mansione.
- Concorso spese tranviarie, da 1,11 a 2,92 € al mese per 12 mensilità nei comuni con più di duecentomila abitanti, esclusi i quadri di 3° e 4° livello (art. 53 c. 5 e Allegato 4).
- Assegno ex intesa 8 dicembre 2007 e assegno ex intesa 11 luglio 1999 per chi passa a quadro di 3° livello (art. 94), assegno ad personam ex art. 66 del ccnl 11 luglio 1999, Integrazione stipendio ex ccnl 2019 per chi era nel 3° livello della 2ª area: importi individuali.
- Assegni mensili di anzianità (Allegato 2: 23,71 € per la 3ª area di 2° e 3° livello, 22,35 € per l’Area unificata): legati agli automatismi del ccnl 1994 e alle previsioni aziendali (art. 118), spettano solo in casi specifici.
- Quote «ex premio di rendimento», differenza ex mensa (9,92 € annui) e differenze di assegno ex ACRI: solo per chi era in servizio nel 1999 o nelle aziende ex ACRI.
- Livello retributivo di inserimento professionale (2.373,39 € per la 3ª area di 1° livello) e Integrazione ex F.O.C. 2019: abrogati nel 2019, restano solo casi residuali. Apprendistato escluso.
- Una tantum per luglio–novembre 2023 (da 873,95 a 1.679,60 €): pagamento unico, non ricorrente.
- Apposito elemento della retribuzione per la vacanza contrattuale (art. 8): temporaneo e condizionato al rispetto delle procedure; i verbali di sospensione dei termini ne rinviano, per nostra lettura, l’applicazione, e nessuna fonte dice se nel 2026 sia stato pagato.
- Previdenza complementare, assistenza sanitaria, long term care, contributo a Prosolidar (10 € annui trattenuti in busta paga) e contributo al Fondo per l’occupazione (pagato in ore di riduzione d’orario, non in denaro).
- Scatti di chi era in servizio prima del 1995 o ha anzianità anteriore al 1° novembre 1999: valgono regole precedenti che il calcolo non applica. Con un’anzianità anteriore al 20 dicembre 1994 il calcolo dalla data si ferma: le aree professionali in servizio al 19 dicembre 1994 hanno fino a 12 scatti, ma il numero che puoi indicare è al massimo 8, quindi per loro la cifra può essere più bassa. I quadri di 1° e 2° livello in servizio a quelle date conservano il numero del ccnl 1994, che non è stato letto.
- Promozioni fra livelli con scatto di valore diverso: il calcolo valorizza tutti gli scatti al livello attuale; la regola per gli scatti maturati nel livello precedente non è stata trovata.
- Orari diversi da 37 ore: 40 ore per custodia e guardiania, 36 ore per turni, settimane su 4 o 6 giorni, con la domenica o dal lunedì pomeriggio al sabato mattina (art. 108). Il calcolo riproporziona sempre sulle 37.
- Orario dei quadri direttivi: il contratto non lo fissa (la prestazione segue «di massima» l’orario della 3ª area), quindi il tempo pieno è assunto a 37 ore e il part-time si misura lì (art. 96 c. 2).
- Part-time: riproporzione sulle 37 ore dal 1° gennaio 2026 (art. 38 c. 12; lettera ABI del 14 luglio 2025, non reperita, riportata concordemente da FABI, Fisac CGIL ed Edotto). Fino al 31 dicembre 2025 la base era di 37 ore e 30 minuti.
- Straordinario, banca delle ore, lavoro notturno e festivo.
Dove non è indicato diversamente, netto stimato con le regole fiscali 2026 per un dipendente privato a Milano, anno intero, tempo pieno, senza familiari a carico, senza scatti di anzianità e senza superminimo. Base nazionale: le maggiorazioni territoriali e aziendali non sono comprese. Non costituisce consulenza fiscale o del lavoro.