CCNL Bancari (ABI) 2026: tabelle retributive e rinnovo
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Credito — ABI, aree professionali e quadri direttivi. Il minimo lordo mensile va da 2.479,45 € (Area unificata, ex 1ª e 2ª area professionale) a 5.160,06 € (Quadro direttivo di 4° livello), su 2 sezioni del contratto. Per ogni livello: RAL su 13 mensilità e netto medio al mese.
Stato del rinnovo al
- Il CCNL 23 novembre 2023 è scaduto il 31 marzo 2026. Si applica per intero la tabella del 1° marzo 2026, ultima tranche del rinnovo del 2023. Fonte: testo coordinato, art. 6 c. 3 e Allegato 2.
- I verbali del 31 marzo e del 16 luglio 2026, firmati da ABI e dai cinque sindacati, sospendono i termini fino al 31 dicembre 2026: gli effetti del rinnovo decorreranno dal 1° aprile 2026. Fonte: verbale del 31 marzo 2026, verbale del 16 luglio 2026.
- La trattativa è aperta e non c’è intesa: il 13 ottobre 2026, dopo l’incontro con l’ABI, la FABI ha dato un giudizio «totalmente negativo». Fonte: comunicato FABI del 13 ottobre 2026.
- Nessun aumento è stato concordato. Le cifre che circolano vengono dalla piattaforma dei sindacati, trasmessa all’ABI il 15 luglio 2026: sono una richiesta, non un accordo, e queste tabelle non le usano. Fonte: verbale del 16 luglio 2026.
- Quando l’accordo sarà firmato, questa tabella mostrerà gli aumenti per livello con il netto prima e dopo.
Aree professionali e quadri direttivi di 1° e 2° livello
Area unificata (ex 1ª e 2ª area), 3ª area professionale dal 1° al 4° livello, quadri direttivi di 1° e 2° livello: fino a 8 scatti, contati dalla data di assunzione (artt. 94 e 103). Orario di 37 ore settimanali (art. 108); per i quadri il contratto non fissa un orario e il calcolo usa lo stesso.
| Livello | Minimo lordo mensile | RAL | Netto medio al mese |
|---|---|---|---|
| Quadro direttivo di 2° livello | 3.965,48 € | 51.551,24 € | 2.565,67 € |
| Quadro direttivo di 1° livello | 3.743,21 € | 48.661,73 € | 2.453,05 € |
| 3ª area professionale, 4° livello | 3.341,90 € | 43.444,70 € | 2.254,97 € |
| 3ª area professionale, 3° livello | 3.059,49 € | 39.773,37 € | 2.143,92 € |
| 3ª area professionale, 2° livello | 2.890,41 € | 37.575,33 € | 2.082,45 € |
| 3ª area professionale, 1° livello | 2.742,34 € | 35.650,42 € | 2.024,22 € |
| Area unificata (ex 1ª e 2ª area professionale) | 2.479,45 € | 32.232,85 € | 1.894,62 € |
Scatti: fino a 8 scatti, il primo dopo 4 anni e poi uno ogni 3, ciascuno dal primo giorno del mese in cui matura. L’anzianità non matura dal 1° gennaio 2013 al 31 luglio 2014 (art. 94 c. 5 e art. 103 c. 3). Nessuna tranche successiva è firmata.
Calcola con anzianità e superminimo — Aree professionali e quadri direttivi di 1° e 2° livelloQuadri direttivi di 3° e 4° livello
Fino a 7 scatti, contati dalla data di assunzione o di nomina a quadro direttivo di 3° o 4° livello, in luogo di quelli maturati prima (art. 94 c. 1–2). Il contratto non fissa un orario per i quadri: il calcolo usa le 37 ore della 3ª area (art. 96 c. 2).
| Livello | Minimo lordo mensile | RAL | Netto medio al mese |
|---|---|---|---|
| Quadro direttivo di 4° livello | 5.160,06 € | 67.080,78 € | 3.155,27 € |
| Quadro direttivo di 3° livello | 4.396,88 € | 57.159,44 € | 2.781,93 € |
Scatti: fino a 7 scatti, il primo dopo 4 anni e poi uno ogni 3, ciascuno dal primo giorno del mese in cui matura. L’anzianità non matura dal 1° gennaio 2013 al 31 luglio 2014 (art. 94 c. 5 e art. 103 c. 3). Nessuna tranche successiva è firmata.
Calcola con anzianità e superminimo — Quadri direttivi di 3° e 4° livelloDomande frequenti sul CCNL Bancari
Quanto guadagna netto un quadro direttivo bancario?
Il quadro direttivo di 1° livello ha un minimo di 3.743,21 € lordi al mese, circa 2.453,05 € netti; quello di 4° livello 5.160,06 €, circa 3.155,27 € netti. Netto medio su 13 mensilità, tempo pieno a Milano, senza scatti né superminimo. Quadro direttivo 1° livello · Quadro direttivo 4° livello.
Quanto prende netto la 3ª area 4° livello?
Il minimo della 3ª area professionale, 4° livello, è 3.341,90 € lordi al mese: il netto medio stimato è 2.254,97 € su 13 mensilità, per un tempo pieno a Milano senza scatti né superminimo. 3ª area 4° livello.
Quale contratto applicano le banche?
Le banche associate all’ABI applicano il CCNL Credito ABI (codice CNEL J241), per le aree professionali e i quadri direttivi. Le banche di credito cooperativo hanno un contratto proprio, che queste tabelle non coprono. Tabella aree professionali e quadri direttivi di 1° e 2° livello · Tabella quadri direttivi di 3° e 4° livello.
A che punto è il rinnovo del contratto dei bancari?
Al 22 ottobre 2026 non c’è un accordo. Il CCNL 23 novembre 2023 è scaduto il 31 marzo 2026 e si applica la tabella del 1° marzo 2026. I termini sono sospesi fino al 31 dicembre 2026 e il rinnovo decorrerà dal 1° aprile 2026. Nessun aumento è stato ancora concordato. Stato del rinnovo.
Fonte: CCNL 23 novembre 2023 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali, testo coordinato firmato il 14 luglio 2025 — Allegato 2, tabella dal 1° marzo 2026 — FABI, organizzazione sindacale firmataria (edizione del testo coordinato); tabella riscontrata su Edotto e First CISL. Verificata il 16 ottobre 2026.
Che cosa questi importi non contengono
- Contratto scaduto il 31 marzo 2026 e non ancora rinnovato: si applica la tabella del 1° marzo 2026, ultima tranche del CCNL 23 novembre 2023. I verbali del 31 marzo e del 16 luglio 2026 sospendono i termini fino al 31 dicembre 2026; il futuro rinnovo decorrerà dal 1° aprile 2026 e potrà cambiare questi importi con arretrati.
- Premio aziendale (VAP), sistema incentivante e premio variabile di risultato (artt. 52, 55 e 56): dipendono dalla contrattazione aziendale e dai risultati.
- Buono pasto di 4,00 € per giornata, escluso per i quadri di 3° e 4° livello (art. 54): non è retribuzione.
- Indennità di rischio per cassa e custodia pegni, lavoro in locali sotterranei, turni notturni, sabato e altre indennità modali (art. 53 e Allegati 3 e 5): dipendono dalla mansione.
- Concorso spese tranviarie, da 1,11 a 2,92 € al mese per 12 mensilità nei comuni con più di duecentomila abitanti, esclusi i quadri di 3° e 4° livello (art. 53 c. 5 e Allegato 4).
- Assegno ex intesa 8 dicembre 2007 e assegno ex intesa 11 luglio 1999 per chi passa a quadro di 3° livello (art. 94), assegno ad personam ex art. 66 del ccnl 11 luglio 1999, Integrazione stipendio ex ccnl 2019 per chi era nel 3° livello della 2ª area: importi individuali.
- Assegni mensili di anzianità (Allegato 2: 23,71 € per la 3ª area di 2° e 3° livello, 22,35 € per l’Area unificata): legati agli automatismi del ccnl 1994 e alle previsioni aziendali (art. 118), spettano solo in casi specifici.
- Quote «ex premio di rendimento», differenza ex mensa (9,92 € annui) e differenze di assegno ex ACRI: solo per chi era in servizio nel 1999 o nelle aziende ex ACRI.
- Livello retributivo di inserimento professionale (2.373,39 € per la 3ª area di 1° livello) e Integrazione ex F.O.C. 2019: abrogati nel 2019, restano solo casi residuali. Apprendistato escluso.
- Una tantum per luglio–novembre 2023 (da 873,95 a 1.679,60 €): pagamento unico, non ricorrente.
- Apposito elemento della retribuzione per la vacanza contrattuale (art. 8): temporaneo e condizionato al rispetto delle procedure; i verbali di sospensione dei termini ne rinviano, per nostra lettura, l’applicazione, e nessuna fonte dice se nel 2026 sia stato pagato.
- Previdenza complementare, assistenza sanitaria, long term care, contributo a Prosolidar (10 € annui trattenuti in busta paga) e contributo al Fondo per l’occupazione (pagato in ore di riduzione d’orario, non in denaro).
- Scatti di chi era in servizio prima del 1995 o ha anzianità anteriore al 1° novembre 1999: valgono regole precedenti che il calcolo non applica. Con un’anzianità anteriore al 20 dicembre 1994 il calcolo dalla data si ferma: le aree professionali in servizio al 19 dicembre 1994 hanno fino a 12 scatti, ma il numero che puoi indicare è al massimo 8, quindi per loro la cifra può essere più bassa. I quadri di 1° e 2° livello in servizio a quelle date conservano il numero del ccnl 1994, che non è stato letto.
- Promozioni fra livelli con scatto di valore diverso: il calcolo valorizza tutti gli scatti al livello attuale; la regola per gli scatti maturati nel livello precedente non è stata trovata.
- Orari diversi da 37 ore: 40 ore per custodia e guardiania, 36 ore per turni, settimane su 4 o 6 giorni, con la domenica o dal lunedì pomeriggio al sabato mattina (art. 108). Il calcolo riproporziona sempre sulle 37.
- Orario dei quadri direttivi: il contratto non lo fissa (la prestazione segue «di massima» l’orario della 3ª area), quindi il tempo pieno è assunto a 37 ore e il part-time si misura lì (art. 96 c. 2).
- Part-time: riproporzione sulle 37 ore dal 1° gennaio 2026 (art. 38 c. 12; lettera ABI del 14 luglio 2025, non reperita, riportata concordemente da FABI, Fisac CGIL ed Edotto). Fino al 31 dicembre 2025 la base era di 37 ore e 30 minuti.
- Straordinario, banca delle ore, lavoro notturno e festivo.
Dove non è indicato diversamente, netto stimato con le regole fiscali 2026 per un dipendente privato a Milano, anno intero, tempo pieno, senza familiari a carico, senza scatti di anzianità e senza superminimo. Base nazionale: le maggiorazioni territoriali e aziendali non sono comprese. Non costituisce consulenza fiscale o del lavoro.