CCNL Bancari (ABI) · J241

Quadro direttivo 4° livello CCNL Bancari: minimo, RAL e netto

Nel CCNL Credito — ABI, aree professionali e quadri direttivi (quadri direttivi di 3° e 4° livello) il quadro direttivo 4° livello ha un minimo di 5.160,06 € lordi al mese. Su 13 mensilità fa una RAL di 67.080,78 €: circa 3.155,27 € netti al mese, senza scatti né superminimo.

Tabella nazionale in vigore dal 1° marzo 2026.

Fonte
Contratto scaduto il 31 marzo 2026 e non ancora rinnovato: i verbali del 31 marzo e del 16 luglio 2026 sospendono i termini fino al 31 dicembre 2026 e applicano per intero il CCNL 23 novembre 2023. Il rinnovo, quando sarà firmato, decorrerà dal 1° aprile 2026 e potrà cambiare questi importi con arretrati.

Quadri direttivi di 3° e 4° livello

Minimo lordo mensile5.160,06 €
RAL · 13 mensilità67.080,78 €
Netto annuo stimato41.018,54 €
Netto medio al mese3.155,27 €
Come si compone — tabella in vigore dal 1° marzo 2026
VoceImporto
Stipendio5.160,06 €
RAL — × 13 mensilità67.080,78 €

Con gli scatti di anzianità

Ogni scatto vale 109,61 € lordi al mese: fino a 7 scatti, il primo dopo 4 anni e poi uno ogni 3, ciascuno dal primo giorno del mese in cui matura, contando l’anzianità dalla data di assunzione o di nomina a quadro direttivo di 3° o 4° livello, che sostituisce gli scatti maturati prima. L’anzianità non matura dal 1° gennaio 2013 al 31 luglio 2014 (art. 94 c. 5 e art. 103 c. 3).

Scatti maturatiLordo mensileRALNetto medio al mese
Nessuno scatto5.160,06 €67.080,78 €3.155,27 €
1 scatto5.269,67 €68.505,71 €3.208,89 €
4 scatti5.598,50 €72.780,50 €3.369,75 €
7 scatti5.927,33 €77.055,29 €3.530,62 €

Part-time

Il tempo pieno è di 37 ore settimanali. A orario ridotto costante il minimo si riproporziona sulle ore lavorate.

Ore settimanaliLordo mensileRALNetto medio al mese
20 ore2.789,22 €36.259,86 €2.042,66 €
24 ore3.347,07 €43.511,91 €2.257,00 €
30 ore4.183,83 €54.389,79 €2.676,31 €
Calcola con la tua anzianità e il superminimo →

Fonte: CCNL 23 novembre 2023 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali, testo coordinato firmato il 14 luglio 2025 — Allegato 2, tabella dal 1° marzo 2026 — FABI, organizzazione sindacale firmataria (edizione del testo coordinato); tabella riscontrata su Edotto e First CISL. Verificata il 16 ottobre 2026.

Che cosa questi importi non contengono
  • Contratto scaduto il 31 marzo 2026 e non ancora rinnovato: si applica la tabella del 1° marzo 2026, ultima tranche del CCNL 23 novembre 2023. I verbali del 31 marzo e del 16 luglio 2026 sospendono i termini fino al 31 dicembre 2026; il futuro rinnovo decorrerà dal 1° aprile 2026 e potrà cambiare questi importi con arretrati.
  • Premio aziendale (VAP), sistema incentivante e premio variabile di risultato (artt. 52, 55 e 56): dipendono dalla contrattazione aziendale e dai risultati.
  • Buono pasto di 4,00 € per giornata, escluso per i quadri di 3° e 4° livello (art. 54): non è retribuzione.
  • Indennità di rischio per cassa e custodia pegni, lavoro in locali sotterranei, turni notturni, sabato e altre indennità modali (art. 53 e Allegati 3 e 5): dipendono dalla mansione.
  • Concorso spese tranviarie, da 1,11 a 2,92 € al mese per 12 mensilità nei comuni con più di duecentomila abitanti, esclusi i quadri di 3° e 4° livello (art. 53 c. 5 e Allegato 4).
  • Assegno ex intesa 8 dicembre 2007 e assegno ex intesa 11 luglio 1999 per chi passa a quadro di 3° livello (art. 94), assegno ad personam ex art. 66 del ccnl 11 luglio 1999, Integrazione stipendio ex ccnl 2019 per chi era nel 3° livello della 2ª area: importi individuali.
  • Assegni mensili di anzianità (Allegato 2: 23,71 € per la 3ª area di 2° e 3° livello, 22,35 € per l’Area unificata): legati agli automatismi del ccnl 1994 e alle previsioni aziendali (art. 118), spettano solo in casi specifici.
  • Quote «ex premio di rendimento», differenza ex mensa (9,92 € annui) e differenze di assegno ex ACRI: solo per chi era in servizio nel 1999 o nelle aziende ex ACRI.
  • Livello retributivo di inserimento professionale (2.373,39 € per la 3ª area di 1° livello) e Integrazione ex F.O.C. 2019: abrogati nel 2019, restano solo casi residuali. Apprendistato escluso.
  • Una tantum per luglio–novembre 2023 (da 873,95 a 1.679,60 €): pagamento unico, non ricorrente.
  • Apposito elemento della retribuzione per la vacanza contrattuale (art. 8): temporaneo e condizionato al rispetto delle procedure; i verbali di sospensione dei termini ne rinviano, per nostra lettura, l’applicazione, e nessuna fonte dice se nel 2026 sia stato pagato.
  • Previdenza complementare, assistenza sanitaria, long term care, contributo a Prosolidar (10 € annui trattenuti in busta paga) e contributo al Fondo per l’occupazione (pagato in ore di riduzione d’orario, non in denaro).
  • Scatti di chi era in servizio prima del 1995 o ha anzianità anteriore al 1° novembre 1999: valgono regole precedenti che il calcolo non applica. Con un’anzianità anteriore al 20 dicembre 1994 il calcolo dalla data si ferma: le aree professionali in servizio al 19 dicembre 1994 hanno fino a 12 scatti, ma il numero che puoi indicare è al massimo 8, quindi per loro la cifra può essere più bassa. I quadri di 1° e 2° livello in servizio a quelle date conservano il numero del ccnl 1994, che non è stato letto.
  • Promozioni fra livelli con scatto di valore diverso: il calcolo valorizza tutti gli scatti al livello attuale; la regola per gli scatti maturati nel livello precedente non è stata trovata.
  • Orari diversi da 37 ore: 40 ore per custodia e guardiania, 36 ore per turni, settimane su 4 o 6 giorni, con la domenica o dal lunedì pomeriggio al sabato mattina (art. 108). Il calcolo riproporziona sempre sulle 37.
  • Orario dei quadri direttivi: il contratto non lo fissa (la prestazione segue «di massima» l’orario della 3ª area), quindi il tempo pieno è assunto a 37 ore e il part-time si misura lì (art. 96 c. 2).
  • Part-time: riproporzione sulle 37 ore dal 1° gennaio 2026 (art. 38 c. 12; lettera ABI del 14 luglio 2025, non reperita, riportata concordemente da FABI, Fisac CGIL ed Edotto). Fino al 31 dicembre 2025 la base era di 37 ore e 30 minuti.
  • Straordinario, banca delle ore, lavoro notturno e festivo.
  • Passaggio dal 3° al 4° livello dei quadri direttivi: l’art. 94 fa ripartire il conto degli scatti «in caso di passaggio al 3° o 4° livello» e non chiarisce se il passaggio dal 3° al 4° lo faccia ripartire di nuovo. Il calcolo conta dalla data che indichi: se sei passato dal 3° al 4°, indica quella da cui l’azienda conta i tuoi scatti.

Dove non è indicato diversamente, netto stimato con le regole fiscali 2026 per un dipendente privato a Milano, anno intero, tempo pieno, senza familiari a carico, senza scatti di anzianità e senza superminimo. Base nazionale: le maggiorazioni territoriali e aziendali non sono comprese. Non costituisce consulenza fiscale o del lavoro.