Livello D1 CCNL Chimico farmaceutico: minimo, RAL e netto
Nel CCNL Chimico-farmaceutico — industria (settore chimico e chimico-farmaceutico) il livello D1 ha un minimo di 2.420,26 € lordi al mese. Su 13 mensilità fa una RAL di 31.463,38 €: circa 1.864,63 € netti al mese, senza scatti né superminimo.
Tabella nazionale in vigore dal 1° luglio 2026.
Chi rientra nel livello D1
Declaratoria · art. 4, categoria D
«Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati, qualifiche speciali e operai cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedono:
- conoscenze teoriche di base relative alla propria specializzazione acquisite anche attraverso percorsi formativi;
- esperienza approfondita di più specializzazioni tra loro strettamente collegate e di tutte le loro applicazioni operative;
- svolgimento in autonomia dei compiti secondo metodi e procedure solo parzialmente definite;
- controllo da parte del superiore, o di altre posizioni di coordinamento, dei risultati operativi;
- eventuale guida e controllo di collaboratori.»
La declaratoria vale per tutta la categoria D: D1, D2 e D3.
Profili del contratto per il livello D1
- Contabile; Programmatore; Disegnatore; Addetto pianificazione produzione; Addetto amministrazione personale; Operatore tecnico polivalente di ricerca; Capo sorveglianza; Addetto tecnico di infermeria; Addetto customer service; Capo squadra/turno magazzino/spedizioni; Capo squadra; Coordinatore area fibre; Operatore tecnico polivalente manutenzione; Strumentista polivalente; Operatore tecnico polivalente impianti complessi; Conduttore impianti complessi; 1° colorista
Il testo è quello del 2006 depositato al CNEL, l’ultimo integrale che si può leggere. I rinnovi dal 2009 al 2025 non riscrivono le declaratorie: il 2012 aggiorna il profilo dell’informatore scientifico del farmaco, il 2015 supera la qualifica speciale per i nuovi assunti. La stesura 2025–2028 è riservata e non è stata letta.
Fonte: art. 4 «Classificazione del personale», CCNL 10 maggio 2006, testo definitivo depositato al CNEL. Verificata il 21 ottobre 2026. Tutti i livelli del CCNL Chimico farmaceutico.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Minimo contrattuale | 2.053,03 € |
| Indennità di posizione organizzativa (IPO) | 367,23 € |
| Totale mensile | 2.420,26 € |
| RAL — × 13 mensilità | 31.463,38 € |
Dal 1° luglio 2027 la tranche già firmata porta il minimo a 2.506,26 € lordi al mese (RAL 32.581,38 €).
Scatti di anzianità
Regola del contratto: nessuno scatto di anzianità.
Part-time
Il tempo pieno è di 40 ore settimanali. A orario ridotto costante il minimo si riproporziona sulle ore lavorate.
| Ore settimanali | Lordo mensile | RAL | Netto medio al mese |
|---|---|---|---|
| 20 ore | 1.210,13 € | 15.731,69 € | 1.133,59 € |
| 24 ore | 1.452,16 € | 18.878,08 € | 1.285,27 € |
| 30 ore | 1.815,20 € | 23.597,60 € | 1.517,36 € |
Fonte: Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL chimico-farmaceutico 15 aprile 2025 — trattamento economico, p. 48 (TEM mensile alle diverse scadenze) — Filctem CGIL, organizzazione sindacale firmataria (stessa ipotesi depositata al CNEL, idAccordo 221298); scioglimento della riserva del 4 giugno 2025 e stesura complessiva di luglio 2025 da Assolombarda. Verificata il 16 ottobre 2026.
Che cosa questi importi non contengono
- Copre solo il settore chimico e chimico-farmaceutico. Lo stesso contratto (codice CNEL B011) vale anche per fibre chimiche, abrasivi, lubrificanti e GPL, che hanno tabelle proprie (e i lubrificanti e il GPL una quattordicesima) non pubbliche per il 2025–2028 nelle fonti accessibili: per questi settori la cifra mostrata non vale. Coibenti e cere e lumini hanno accordi separati.
- Scatti di anzianità: aboliti dal 1° gennaio 2010 (art. 17). Gli importi maturati fino al 31/12/2009 sono congelati come superminimo individuale non assorbibile: se ne hai, sommali nel superminimo.
- Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR, 190 € categoria A e 100 € categoria B): incluso, ma è assorbibile dal superminimo individuale; con un superminimo l’assorbimento non è simulato e le due voci si sommano.
- Orario: i giornalieri e i turnisti hanno un orario medio di 37 ore e 45 minuti (art. 8 B), realizzato con riduzioni annue; la retribuzione mensile non cambia e per il tempo pieno si lascia 40 ore.
- Part-time: la retribuzione mensile è riproporzionata su 40 ore (art. 3 E, punto 5). Non è inclusa l’indennità annua IPT (art. 3 E, punto 21: ore settimanali × ROL × retribuzione oraria / 40, in dodici quote), che compensa i ROL non goduti ed è sostituibile con la fruizione dei ROL riproporzionati.
- Premio di partecipazione e contrattazione aziendale; nelle imprese senza premio, premio variabile o elemento perequativo (importi condizionati, non inclusi).
- Welfare contrattuale e contributi a carico dell’impresa a Fonchim (2,3% dal 2027) e Faschim: non sono retribuzione. Il «trattamento economico complessivo» di 294 € annunciato per la D1 comprende queste voci: non è un aumento della RAL.
- Maggiorazioni per lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo e a turni, indennità di turno notturno (15,50 € dal 1/7/2027), reperibilità, trasferte.
- Apprendisti (minimo senza IPO, categoria inferiore nel primo periodo), operatori di vendita (elemento retributivo scorporato) e lavoratori discontinui.
Dove non è indicato diversamente, netto stimato con le regole fiscali 2026 per un dipendente privato a Milano, anno intero, tempo pieno, senza familiari a carico, senza scatti di anzianità e senza superminimo. Base nazionale: le maggiorazioni territoriali e aziendali non sono comprese. Non costituisce consulenza fiscale o del lavoro.