CCNL Chimico farmaceutico · B011

Livello D3 CCNL Chimico farmaceutico: minimo, RAL e netto

Nel CCNL Chimico-farmaceutico — industria (settore chimico e chimico-farmaceutico) il livello D3 ha un minimo di 2.250,76 € lordi al mese. Su 13 mensilità fa una RAL di 29.259,88 €: circa 1.768,11 € netti al mese, senza scatti né superminimo.

Tabella nazionale in vigore dal 1° luglio 2026.

Fonte
Il testo coordinato 2025–2028 è riservato e non è stato letto: le tabelle sono quelle dell’ipotesi sciolta (copia Filctem e deposito CNEL identici, riscontrate su leggeinchiaro.it); orario, part-time e tredicesima vengono dal testo del 2006 depositato al CNEL e dai rinnovi successivi.
Minimo lordo mensile2.250,76 €
RAL · 13 mensilità29.259,88 €
Netto annuo stimato22.985,48 €
Netto medio al mese1.768,11 €

Chi rientra nel livello D3

Declaratoria · art. 4, categoria D

«Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati, qualifiche speciali e operai cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedono:

  • conoscenze teoriche di base relative alla propria specializzazione acquisite anche attraverso percorsi formativi;
  • esperienza approfondita di più specializzazioni tra loro strettamente collegate e di tutte le loro applicazioni operative;
  • svolgimento in autonomia dei compiti secondo metodi e procedure solo parzialmente definite;
  • controllo da parte del superiore, o di altre posizioni di coordinamento, dei risultati operativi;
  • eventuale guida e controllo di collaboratori.»

La declaratoria vale per tutta la categoria D: D1, D2 e D3.

Profili del contratto per il livello D3

  • Addetto contabilità; Disegnatore particolarista; Operatore acquisti; Addetto spedizioni; Addetto settore personale; Tecnico di stabulario; Receptionist/centralinista; Addetto di infermeria; Operatore polivalente controllo qualità; Operatore antincendio; Operatore parco serbatoi; Operatore specialista di manutenzione; Conduttore impianto complesso; Operatore polivalente impianti; Preparatore; Operatore di ricerca; Colorista

Il testo è quello del 2006 depositato al CNEL, l’ultimo integrale che si può leggere. I rinnovi dal 2009 al 2025 non riscrivono le declaratorie: il 2012 aggiorna il profilo dell’informatore scientifico del farmaco, il 2015 supera la qualifica speciale per i nuovi assunti. La stesura 2025–2028 è riservata e non è stata letta.

Fonte: art. 4 «Classificazione del personale», CCNL 10 maggio 2006, testo definitivo depositato al CNEL. Verificata il 21 ottobre 2026. Tutti i livelli del CCNL Chimico farmaceutico.

Come si compone — tabella in vigore dal 1° luglio 2026
VoceImporto
Minimo contrattuale2.053,03 €
Indennità di posizione organizzativa (IPO)197,73 €
Totale mensile2.250,76 €
RAL — × 13 mensilità29.259,88 €

Dal 1° luglio 2027 la tranche già firmata porta il minimo a 2.327,76 € lordi al mese (RAL 30.260,88 €).

Scatti di anzianità

Regola del contratto: nessuno scatto di anzianità.

Part-time

Il tempo pieno è di 40 ore settimanali. A orario ridotto costante il minimo si riproporziona sulle ore lavorate.

Ore settimanaliLordo mensileRALNetto medio al mese
20 ore1.125,38 €14.629,94 €1.071,19 €
24 ore1.350,46 €17.555,98 €1.219,63 €
30 ore1.688,07 €21.944,91 €1.437,52 €
Calcola con la tua anzianità e il superminimo →

Fonte: Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL chimico-farmaceutico 15 aprile 2025 — trattamento economico, p. 48 (TEM mensile alle diverse scadenze) — Filctem CGIL, organizzazione sindacale firmataria (stessa ipotesi depositata al CNEL, idAccordo 221298); scioglimento della riserva del 4 giugno 2025 e stesura complessiva di luglio 2025 da Assolombarda. Verificata il 16 ottobre 2026.

Che cosa questi importi non contengono
  • Copre solo il settore chimico e chimico-farmaceutico. Lo stesso contratto (codice CNEL B011) vale anche per fibre chimiche, abrasivi, lubrificanti e GPL, che hanno tabelle proprie (e i lubrificanti e il GPL una quattordicesima) non pubbliche per il 2025–2028 nelle fonti accessibili: per questi settori la cifra mostrata non vale. Coibenti e cere e lumini hanno accordi separati.
  • Scatti di anzianità: aboliti dal 1° gennaio 2010 (art. 17). Gli importi maturati fino al 31/12/2009 sono congelati come superminimo individuale non assorbibile: se ne hai, sommali nel superminimo.
  • Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR, 190 € categoria A e 100 € categoria B): incluso, ma è assorbibile dal superminimo individuale; con un superminimo l’assorbimento non è simulato e le due voci si sommano.
  • Orario: i giornalieri e i turnisti hanno un orario medio di 37 ore e 45 minuti (art. 8 B), realizzato con riduzioni annue; la retribuzione mensile non cambia e per il tempo pieno si lascia 40 ore.
  • Part-time: la retribuzione mensile è riproporzionata su 40 ore (art. 3 E, punto 5). Non è inclusa l’indennità annua IPT (art. 3 E, punto 21: ore settimanali × ROL × retribuzione oraria / 40, in dodici quote), che compensa i ROL non goduti ed è sostituibile con la fruizione dei ROL riproporzionati.
  • Premio di partecipazione e contrattazione aziendale; nelle imprese senza premio, premio variabile o elemento perequativo (importi condizionati, non inclusi).
  • Welfare contrattuale e contributi a carico dell’impresa a Fonchim (2,3% dal 2027) e Faschim: non sono retribuzione. Il «trattamento economico complessivo» di 294 € annunciato per la D1 comprende queste voci: non è un aumento della RAL.
  • Maggiorazioni per lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo e a turni, indennità di turno notturno (15,50 € dal 1/7/2027), reperibilità, trasferte.
  • Apprendisti (minimo senza IPO, categoria inferiore nel primo periodo), operatori di vendita (elemento retributivo scorporato) e lavoratori discontinui.

Dove non è indicato diversamente, netto stimato con le regole fiscali 2026 per un dipendente privato a Milano, anno intero, tempo pieno, senza familiari a carico, senza scatti di anzianità e senza superminimo. Base nazionale: le maggiorazioni territoriali e aziendali non sono comprese. Non costituisce consulenza fiscale o del lavoro.