CCNL Industria alimentare · E012

3° livello CCNL Industria alimentare: minimo, RAL e netto

Nel CCNL Industria alimentare (industria alimentare — parte comune) il 3° livello ha un minimo di 2.184,22 € lordi al mese. Su 14 mensilità fa una RAL di 30.568,75 €: circa 1.697,40 € netti al mese, senza scatti né superminimo.

Tabella nazionale in vigore dal 1° gennaio 2026.

Industria alimentare — parte comune

Minimo lordo mensile2.184,22 €
RAL · 14 mensilità30.568,75 €
Netto annuo stimato23.763,64 €
Netto medio al mese1.697,40 €

Chi rientra nel 3° livello

Declaratoria · art. 26, declaratorie, p. 70

«Appartengono a questo livello:

  • i lavoratori che svolgono negli uffici attività di carattere tecnico od amministrativo interne od esterne, per l’esecuzione delle quali si richiede una specifica preparazione professionale ed adeguato tirocinio […] in condizioni di autonomia esecutiva, ma senza poteri di iniziativa;
  • i lavoratori altamente specializzati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono attività per l’esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico-professionali […] nonché i lavoratori che […] conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi; […]»

«il viaggiatore o piazzista di 2° categoria (ex 3° categoria impiegatizia) e cioè l’impiegato d’ordine, comunque denominato, assunto stabilmente dall’azienda con l’incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna.» (art. 26, terzo punto del terzo livello, p. 70)

Sono le declaratorie della parte comune del contratto; l’industria olearia e margariniera ha una scala di dieci livelli propria e non è qui. Il contratto non assegna mansioni o profili ai livelli della parte comune: gli unici ruoli indicati sono quelli della nota a verbale del 1° livello, riportati sotto. I profili per livello esistono solo nella sezione olearia. Le parti hanno istituito una Commissione paritetica tecnica per aggiornare le declaratorie entro marzo 2026; nel testo letto non c’è alcun aggiornamento.

Fonte: art. 26 «Classificazione dei lavoratori», declaratorie e note a verbale, CCNL industria alimentare 2023–2027, testo coordinato (FAI CISL), pp. 67–72 del testo stampato (PDF pp. 68–73). Verificata il 22 ottobre 2026. Tutti i livelli del CCNL Industria alimentare.

Come si compone — tabella in vigore dal 1° gennaio 2026
VoceImporto
Minimo tabellare (paga base)1.566,16 €
Ex indennità di contingenza522,32 €
I.A.R. (incremento aggiuntivo della retribuzione)85,41 €
E.D.R. (elemento distinto della retribuzione) (su 13 mensilità)10,33 €
Totale mensile2.184,22 €
Retribuzione contrattuale — 2.173,89 € × 1430.434,46 €
E.D.R. (elemento distinto della retribuzione) — 10,33 € × 13134,29 €
RAL30.568,75 €

Dal 1° gennaio 2027 la tranche già firmata porta il minimo a 2.221,23 € lordi al mese (RAL 31.086,89 €).

Con gli scatti di anzianità

Ogni scatto vale 29,06 € lordi al mese: fino a 5 scatti, uno ogni 2 anni, contando l’anzianità nella stessa azienda.

Anzianità in aziendaLordo mensileRALNetto medio al mese
Nessuno scatto2.184,22 €30.568,75 €1.697,40 €
2 anni · 1 scatto2.213,28 €30.975,59 €1.713,78 €
6 anni · 3 scatti2.271,40 €31.789,27 €1.743,23 €
10 anni · 5 scatti2.329,52 €32.602,95 €1.772,68 €

Part-time

Il tempo pieno è di 40 ore settimanali. A orario ridotto costante il minimo si riproporziona sulle ore lavorate.

Ore settimanaliLordo mensileRALNetto medio al mese
20 ore1.092,12 €15.284,51 €1.029,10 €
24 ore1.310,53 €18.341,22 €1.168,72 €
30 ore1.638,17 €22.926,63 €1.380,14 €
Calcola con la tua anzianità e il superminimo →

Fonte: CCNL per l’industria alimentare 2023–2027, testo coordinato con il verbale di stesura 28 ottobre 2024 — artt. 51, 52, 53, 54 — FAI CISL, organizzazione sindacale firmataria (stesso testo pubblicato da FLAI CGIL). Verificata il 16 ottobre 2026.

Che cosa questi importi non contengono
  • Indennità di funzione dei quadri (art. 23, 100,00 € mensili, livello 1S): il testo non dichiara le mensilità. Il calcolo la conta su 14 mensilità per assunzione, come la retribuzione di fatto dell’art. 54.
  • Trattamento per mancata contrattazione di secondo livello (art. 51 bis): importo condizionato all’assenza di contrattazione aziendale del premio per obiettivi, assorbibile e senza incidenza sugli altri istituti. Non è nella RAL.
  • Premio per obiettivi (art. 55) e premi di risultato aziendali: variabili e definiti in azienda.
  • Welfare e contributi datoriali a fondi (FASA, cassa maternità e paternità, cassa rischio vita, Alifond, EBS): non sono retribuzione monetaria.
  • Premi di settore: premio di campagna delle conserve vegetali, premio di produzione e maggiorazioni di zona del saccarifero, premi sul quintalato.
  • Maggiorazioni per straordinario, notturno, festivo e turni, indennità varie, superminimi individuali e aumenti di merito (il superminimo si indica a parte), ROL.
  • Viaggiatori o piazzisti e addetti discontinui o di custodia con orario fino a 60 ore (livelli 9 e 10 olearia): fuori dal perimetro del calcolatore.
  • Tempo parziale: ogni voce, EDR compreso, è riproporzionata sull’orario di 40 ore (art. 20); il testo non esclude l’IAR e l’EDR dalla proporzione.

Dove non è indicato diversamente, netto stimato con le regole fiscali 2026 per un dipendente privato a Milano, anno intero, tempo pieno, senza familiari a carico, senza scatti di anzianità e senza superminimo. Base nazionale: le maggiorazioni territoriali e aziendali non sono comprese. Non costituisce consulenza fiscale o del lavoro.