E012 · Federalimentare e associazioni di categoria con FLAI CGIL, FAI CISL, UILA UIL
CCNL Industria alimentare 2026: tabelle retributive
Aggiornato al .
Industria alimentare. Il minimo lordo mensile va da 1.792,14 € (10° livello) a 3.578,01 € (Livello 1S, quadri), su 2 sezioni del contratto. Per ogni livello: RAL su 14 mensilità e netto medio al mese.
Industria alimentare — parte comune
Livelli 1S (quadri), 1, 2, 3A, 3, 4, 5, 6: tutti i settori che applicano l’art. 51 comune.
Industria alimentare — parte comune — tabella in vigore dal 1° gennaio 2026 · 14 mensilità · 40 ore settimanali
Industria olearia e margariniera — aziende oltre 40 dipendenti
Disposizioni specifiche Assitol: scala propria di dieci livelli, contingenza, scatti, minimi e IAR propri. Il calcolo vale per le aziende oltre 40 dipendenti, dove la 14ª è intera. I quadri sono nei livelli 1 e 2, con un elemento aggiuntivo.
Industria olearia e margariniera — aziende oltre 40 dipendenti — tabella in vigore dal 1° gennaio 2026 · 14 mensilità · 40 ore settimanali
Livello
Minimo lordo mensile
Dal 1° gennaio 2027
RAL
Netto medio al mese
1° livello
3.300,21 €
3.361,54 €
46.192,61 €
2.188,47 €
2° livello
3.108,22 €
3.165,31 €
43.504,75 €
2.095,58 €
3° livello
2.849,37 €
2.900,80 €
39.880,85 €
1.993,81 €
4° livello
2.575,49 €
2.620,99 €
36.046,53 €
1.890,77 €
5° livello
2.398,18 €
2.439,72 €
33.564,19 €
1.807,47 €
6° livello
2.253,93 €
2.292,36 €
31.544,69 €
1.734,38 €
7° livello
2.101,13 €
2.136,17 €
29.405,49 €
1.648,00 €
8° livello
2.011,73 €
2.044,79 €
28.153,89 €
1.594,85 €
9° livello
1.921,89 €
1.952,98 €
26.896,13 €
1.536,80 €
10° livello
1.792,14 €
1.820,40 €
25.079,63 €
1.472,68 €
Scatti: fino a 5 scatti, uno ogni 2 anni. La prossima tranche firmata decorre dal 1° gennaio 2027.
Confronto a parità di condizioni: regole fiscali 2026 anche per il 2027, RAL annualizzata su 14 mensilità. Il netto è una media annua, non il cedolino del mese dell’aumento, e non è una previsione delle imposte future. Un superminimo assorbibile può ridurre l’aumento effettivo in busta paga.
Industria alimentare — parte comune
In vigore dal 1° gennaio 2026
Industria alimentare — parte comune — quarta tranche dei minimi — importi mensili in euro
«I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica di otto livelli sulla base di declaratorie articolate.» (art. 26, p. 67)
Sono le declaratorie della parte comune del contratto; l’industria olearia e margariniera ha una scala di dieci livelli propria e non è qui. Il contratto non assegna mansioni o profili ai livelli della parte comune: gli unici ruoli indicati sono quelli della nota a verbale del 1° livello, riportati sotto. I profili per livello esistono solo nella sezione olearia. Le parti hanno istituito una Commissione paritetica tecnica per aggiornare le declaratorie entro marzo 2026; nel testo letto non c’è alcun aggiornamento.
Primo livello super
Declaratoria · art. 26, declaratorie, p. 68
«Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche proprie del 1° livello e una notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni sono preposti al coordinamento e controllo delle attività di unità organizzative od operative di fondamentale importanza per l’azienda e di rilevante complessità ed articolazione. Tali funzioni direttive sono svolte con ampia discrezionalità ed autonomia nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti dell’azienda o dai titolari della medesima.»
«Responsabile della ricerca, dello studio e della realizzazione di importanti innovazioni nelle aree delle tecnologie del prodotto e del processo produttivo.» (art. 26, «Primo livello super non quadri», p. 69)
«Appartengono a questo livello i lavoratori amministrativi e tecnici con capacità e funzioni direttive e che abbiano discrezionalità di poteri con facoltà di iniziativa per il buon andamento di determinate attività aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai lavoratori del 1° livello super o dai dirigenti d’azienda o dai titolari della medesima.»
Ruoli del contratto
Settore saccarifero: responsabili dei servizi agricolo, amministrativo, chimico e tecnico
Tutti gli altri settori: responsabile dell’analisi di sistemi per l’elaborazione elettronica di dati; ricercatore scientifico; responsabile sviluppo prodotti
i lavoratori con funzioni di concetto, sia tecnici che amministrativi, con compiti di controllo e coordinamento che comportano iniziativa ed autonomia per il buon andamento di determinate attività aziendali con limitata discrezionalità di poteri;
il viaggiatore o piazzista di 1a categoria (ex 2° categoria impiegatizia) e cioè l’impiegato di concetto, comunque denominato, assunto stabilmente da un’azienda con l’incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto l’incarico.»
«Appartengono a questo livello i lavoratori, che oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche proprie del terzo livello:
svolgono attività complesse di carattere tecnico o amministrativo per l’esecuzione delle quali si richiedono una preparazione professionale specifica ed un consistente periodo di pratica lavorativa […];
guidano, controllano e coordinano con autonomia nell’ambito delle proprie funzioni, squadre di altri lavoratori;
eseguono con elevato grado di autonomia […] interventi ad elevato grado di difficoltà di aggiustaggio, attrezzamento, montaggio, revisione e collaudo di impianti complessi […];»
«a seguito di prolungata esperienza di lavoro acquisita nell’esercizio della mansione, in condizioni di autonomia operativa e con facoltà di iniziativa svolgono attività complesse di carattere tecnico produttivo conducendo e controllando, con interventi risolutivi per garantire la qualità del prodotto in termini di caratteristiche chimico-fisiche, gusto, igienicità ed aspetto, più impianti particolarmente complessi ed effettuando sugli stessi con gli opportuni coordinamenti le operazioni di messa a punto e pronto intervento di manutenzione senza ricorrere agli specialisti di officina (decorrenza 1° gennaio 1988).» (art. 26, quarto punto del terzo livello A, p. 70)
i lavoratori che svolgono negli uffici attività di carattere tecnico od amministrativo interne od esterne, per l’esecuzione delle quali si richiede una specifica preparazione professionale ed adeguato tirocinio […] in condizioni di autonomia esecutiva, ma senza poteri di iniziativa;
i lavoratori altamente specializzati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono attività per l’esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico-professionali […] nonché i lavoratori che […] conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi; […]»
«il viaggiatore o piazzista di 2° categoria (ex 3° categoria impiegatizia) e cioè l’impiegato d’ordine, comunque denominato, assunto stabilmente dall’azienda con l’incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna.» (art. 26, terzo punto del terzo livello, p. 70)
i lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono particolare preparazione e pratica d’ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
i lavoratori specializzati che svolgono attività tecnico-pratiche nelle operazioni di manutenzione o di conduzione di impianti di produzione o macchine complesse e con capacità di regolazione e messa a punto;
i lavoratori specializzati che in possesso delle caratteristiche di cui ai precedenti capoversi svolgono analoghe attività nella distribuzione o in altri settori aziendali […].»
«nonché, con decorrenza 1° gennaio 1988, i lavoratori specializzati che avendo acquisito professionalità specifica per prolungato esercizio nella mansione, operano normalmente su tutte le macchine semplici per la lavorazione e il confezionamento, curando anche la loro messa a punto ed effettuando, oltre il cambio dei formati, interventi di ordinaria manutenzione.» (art. 26, terzo punto del quarto livello, p. 71)
«Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività amministrative d’ufficio di natura esecutiva semplice con procedure prestabilite; lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti; lavoratori che svolgono attività produttive semplici nonché gli aiutanti dei livelli superiori; lavoratori che per effetto di quanto previsto agli ultimi tre commi del presente articolo passano dal 6° al 5° livello.»
«Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività inerenti al processo produttivo per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo di pratica e gli addetti al carico e scarico; i lavoratori non addetti al processo produttivo che svolgono attività manuali semplici per le quali non occorrono conoscenze professionali o che eseguono lavori di semplice manovalanza, anche se svolti nei reparti di produzione o magazzini.»
«I lavoratori addetti al processo produttivo e al carico e scarico delle merci passeranno dal 6° al 5° livello dopo un periodo di sei mesi.» (art. 26, p. 71)
14: tredicesima e quattordicesima (art. 54). L’EDR di 10,33 € vale 13 mensilità (art. 52). Il netto in tabella è una media annua su 14 mensilità. Vedi il 5° livello.
Quali aumenti ci sono nel 2027?
Il 1° gennaio 2027 scatta l’ultima tranche dei minimi, il 1° settembre 2027 la seconda tranche dell’IAR. Al 5° livello il lordo mensile passa da 1.925,46 € a 1.956,77 € a gennaio e a 1.965,60 € a settembre. Vedi il 5° livello.
Quanto prende netto il 5° livello?
Il minimo composto del 5° livello è 1.925,46 € lordi al mese (minimo 1.325,21 €, contingenza 517,65 €, IAR 72,27 €, EDR 10,33 €): il netto medio stimato è 1.538,92 € su 14 mensilità, per un tempo pieno a Milano senza scatti né superminimo. Vedi il 5° livello.
Indennità di funzione dei quadri (art. 23, 100,00 € mensili, livello 1S): il testo non dichiara le mensilità. Il calcolo la conta su 14 mensilità per assunzione, come la retribuzione di fatto dell’art. 54.
Trattamento per mancata contrattazione di secondo livello (art. 51 bis): importo condizionato all’assenza di contrattazione aziendale del premio per obiettivi, assorbibile e senza incidenza sugli altri istituti. Non è nella RAL.
Premio per obiettivi (art. 55) e premi di risultato aziendali: variabili e definiti in azienda.
Welfare e contributi datoriali a fondi (FASA, cassa maternità e paternità, cassa rischio vita, Alifond, EBS): non sono retribuzione monetaria.
Premi di settore: premio di campagna delle conserve vegetali, premio di produzione e maggiorazioni di zona del saccarifero, premi sul quintalato.
Maggiorazioni per straordinario, notturno, festivo e turni, indennità varie, superminimi individuali e aumenti di merito (il superminimo si indica a parte), ROL.
Viaggiatori o piazzisti e addetti discontinui o di custodia con orario fino a 60 ore (livelli 9 e 10 olearia): fuori dal perimetro del calcolatore.
Tempo parziale: ogni voce, EDR compreso, è riproporzionata sull’orario di 40 ore (art. 20); il testo non esclude l’IAR e l’EDR dalla proporzione.
Dove non è indicato diversamente, netto stimato con le regole fiscali 2026 per un dipendente privato a Milano, anno intero, tempo pieno, senza familiari a carico, senza scatti di anzianità e senza superminimo. Base nazionale: le maggiorazioni territoriali e aziendali non sono comprese. Non costituisce consulenza fiscale o del lavoro.